I terreni boschivi colpiti da incendi non sono edificabili per almeno dieci anni, anche se alla norma che lo prevede non sia stata data attuazione attraverso la previsione di un apposito catasto. E’ questo il principio stabilito dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27799 del 27.06.2003.
La Corte chiarisce che la L. 353/2000, recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ha profondamente modificato il regime dei luoghi adibiti a bosco, stabilendo, in caso di incendio, la assoluta inedificabilità per dieci anni.
La ratio della norma è da ricercare, a parere della Corte, nella volontà del legislatore di introdurre una disposizione di carattere eccezionale, per prevenire l'attività di piromani, spinti alla distruzione dei boschi per sfruttare nuovi terreni a fini edilizi. Detta disposizione, per la sua caratteristica di eccezionalità prevale sulle norme preesistenti nazionali e regionali, e produce conseguenze immediate anche sui terreni già colpiti da incendio. Infatti, al fine di rendere possibile in concreto l'applicazione del nuovo regime ai boschi già distrutti, è stata prevista la ricognizione dei terreni boschivi già incendiati, nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della legge, con la costituzione di un apposito catasto, norma che tende a rendere applicabile il divieto, a tutti i terreni boschivi distrutti da incendi, inserendo un preciso dovere di ricognizione per gli amministratori pubblici.
http://www.camera.it/parlam/leggi/00353l.htm
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.